Capita sempre più spesso: una cliente arriva al banco con lo schermo del telefono in mano e chiede se è vero che gli oli essenziali stanno per essere vietati. Dietro quella domanda, in questo momento, c'è un fatto reale ma raccontato male. Il 30 luglio 2026 la Commissione europea ha affidato al Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori, lo SCCS, il compito di valutare la sicurezza del p-cimene nei prodotti cosmetici. Lo stesso giorno è stato pubblicato un mandato gemello sulla cuminaldeide.
Il punto da tenere fermo è questo: una valutazione in corso non è un divieto. Al momento non esiste alcun obbligo di ritiro, nessun richiamo e nessuna modifica agli assortimenti. Ma la domanda arriverà al banco, e vale la pena arrivarci preparati.
Immagine di copertina generata con il supporto dell'intelligenza artificiale.
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Che cos'è il p-cimene e dove si trova
Il p-cimene (CAS 99-87-6) è un idrocarburo monoterpenico aromatico. Non è un ingrediente di sintesi aggiunto per scelta formulativa: è un costituente naturale di numerose materie prime botaniche. Lo si trova negli oli essenziali di timo, origano e cumino, e in quantità minori in molti altri estratti vegetali. Nel database europeo degli ingredienti cosmetici è associato a funzioni di profumazione e condizionamento cutaneo.
Non appartiene però soltanto al mondo cosmetico. Compare anche in alimenti, erbe, spezie e prodotti per la casa: l'esposizione complessiva di una persona arriva quindi da fonti diverse, e questo è uno degli elementi che rende la valutazione più complessa del solito.
Un dettaglio che al banco conta più di tutti gli altri: l'olio essenziale di tea tree può contenere fino all'8% di p-cimene. È il prodotto che più spesso viene chiesto spontaneamente, ed è il motivo per cui questo dossier tocca il canale farmacia da vicino.
Che cosa è successo davvero, in ordine
La sequenza dei fatti aiuta a rispondere con precisione invece che con impressioni.
- La Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una proposta di classificazione armonizzata del p-cimene come tossico per la riproduzione di categoria 1B.
- Il Comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, il RAC, ha adottato il proprio parere raccomandando quella classificazione, con indicazione di pericolo H360Fd.
- Nel maggio 2026 l'industria cosmetica europea ha comunicato alla Commissione di non voler sostenere l'impiego del p-cimene come ingrediente aggiunto in quanto tale, presentando invece un dossier per il suo uso come componente naturale di materie prime complesse.
- Il 30 luglio 2026 la Commissione ha chiesto allo SCCS di valutare proprio quel secondo scenario. Il Comitato ha nove mesi di tempo per esprimersi.
Tradotto: il parere finale non arriverà prima della primavera 2027, e solo dopo la Commissione deciderà quale misura adottare.
Perché una classificazione non equivale a un divieto
È la distinzione che al banco fa la differenza fra rassicurare e minimizzare, e vale la pena averla chiara.
La classificazione descrive il pericolo intrinseco di una sostanza: che cosa quella molecola è in grado di provocare, in astratto. La categoria 1B, in particolare, esprime una presunzione fondata sul peso delle prove disponibili, in larga parte studi sull'animale. La valutazione di sicurezza di un cosmetico risponde invece a una domanda diversa: quanta di quella sostanza arriva effettivamente sulla pelle, con quale frequenza, per quale via e in quale quantità viene assorbita.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede all'articolo 15 che le sostanze classificate CMR di categoria 1A o 1B siano normalmente vietate nei cosmetici, ma contempla condizioni di deroga fondate proprio su una valutazione scientifica di sicurezza. È esattamente il percorso che si è aperto qui. Abbiamo già affrontato il funzionamento generale di questo meccanismo parlando del Regolamento UE 2026/78 e delle nuove regole CMR in farmacia.
Il nodo vero: le sostanze naturali complesse
Qui sta l'aspetto tecnicamente più interessante del dossier, e anche quello più utile da spiegare.
Un olio essenziale non è una molecola: è una miscela di decine di costituenti, la cui composizione varia con la specie botanica, il chemotipo, il terreno, l'anno di raccolta e il metodo di estrazione. La normativa europea le chiama sostanze naturali complesse, o NCS. Applicare a una miscela di questo tipo un ragionamento nato per una sostanza pura pone un problema logico prima ancora che regolatorio: si vieta il costituente, l'intera pianta, o si fissa un tetto alla presenza del costituente nella materia prima?
La revisione del Regolamento cosmetici attualmente in discussione va nella direzione di chiarire che il divieto automatico dell'articolo 15 non si applica alle NCS, che verranno invece sottoposte a valutazione dello SCCS su richiesta della Commissione. Il mandato sul p-cimene è il primo banco di prova concreto di questo approccio.
Il precedente che conviene conoscere: il tea tree oil
Chi teme un divieto imminente ha a disposizione un caso già concluso, e conviene conoscerlo perché è il modo più rapido per riportare la conversazione su un piano realistico.
L'olio essenziale di Melaleuca alternifolia ha percorso esattamente questa strada. Su proposta della Polonia il RAC ha adottato nel 2023 un parere che lo classifica come tossico per la riproduzione di categoria 1B — una classificazione più severa di quella proposta inizialmente, e motivata anche dal contenuto di p-cimene. Da lì è scattata la richiesta di valutazione allo SCCS ai sensi dell'articolo 15. L'esito, arrivato nel 2025 e confermato nel 2026, è che il tea tree oil è considerato sicuro nei cosmetici entro concentrazioni massime definite, a condizione che la sua composizione chimica sia conforme allo standard internazionale ISO 4730:2017.
Il precedente insegna due cose. La prima: una classificazione 1B non porta automaticamente a un divieto. La seconda, più importante per il canale, è che l'esito favorevole è stato legato alla caratterizzazione documentata della materia prima. Non basta che una sostanza sia naturale: bisogna sapere esattamente che cosa contiene.
Se al banco serve un riferimento divulgativo da consegnare alla cliente, la voce di glossario sui benefici e gli usi corretti del tea tree oil resta valida.
Le concentrazioni sottoposte a valutazione
Il mandato riporta livelli differenziati per categoria di prodotto: fra gli esempi compaiono lo 0,3% per la profumeria, lo 0,051% per i prodotti viso leave-on, lo 0,08% per i risciacquo e valori sensibilmente più bassi per i prodotti destinati ai bambini sotto i dieci anni.
Vanno letti per quello che sono. Non sono nuovi limiti di legge e non sono soglie già approvate: sono le concentrazioni che l'industria ha sottoposto allo SCCS chiedendo di verificarne la sicurezza. Comunicarli come se fossero limiti vigenti è un errore che si ritorce contro chi lo fa, perché il parere potrebbe fissarne altri.
Come rispondere al banco
Tre risposte, tutte comprensibili, sono però da evitare.
- «Li hanno vietati.» Non è vero, e produce un reso o un abbandono di prodotto conforme senza alcuna ragione tecnica.
- «È naturale, stia tranquilla.» È proprio l'automatismo che questo dossier mette in discussione. La naturalità dell'origine non sostituisce la valutazione della concentrazione.
- «Guardi su internet.» Su questo tema la rete restituisce quasi soltanto titoli allarmistici costruiti sul parere del RAC letto fuori contesto.
La formula che funziona sta in tre frasi. La prima riconosce il fatto: è vero che l'Europa sta valutando una molecola presente in alcuni oli essenziali. La seconda colloca il fatto: è una valutazione in corso, non un divieto, e il parere è atteso nel 2027. La terza restituisce il controllo: nel frattempo i prodotti in commercio sono conformi, e quello che conta è usarli come indicato, senza trasformare oli essenziali concentrati in trattamenti cutanei improvvisati.
Su quest'ultimo punto vale la pena insistere, perché è l'unico rischio concreto e attuale: l'uso puro e non diluito di oli essenziali sulla pelle, spesso suggerito online, resta il problema più frequente che vediamo arrivare al banco. Il tema generale è affrontato nella guida all'utilizzo degli oli essenziali in cosmetica.
Che cosa fare oggi in assortimento
Operativamente: nulla di straordinario. Non c'è alcun prodotto da ritirare, nessuna comunicazione obbligatoria da esporre, nessun obbligo informativo aggiuntivo verso il cliente.
Ha invece senso, per chi vuole muoversi con anticipo, verificare quali referenze in assortimento contengano oli essenziali di timo, origano, cumino o tea tree in posizione rilevante nell'INCI, e sapere a chi chiedere in caso di domanda. Un fornitore che conosce la composizione delle proprie materie prime risponde in giornata; uno che non la conosce è un problema che si manifesterà comunque, prima o poi.
Che cosa monitorare nei prossimi mesi
- La pubblicazione del parere SCCS sul p-cimene, attesa entro la primavera 2027.
- Il parere gemello sulla cuminaldeide, che segue la stessa logica.
- L'eventuale atto della Commissione che recepisca la classificazione armonizzata nell'Allegato VI del Regolamento CLP.
- L'approdo definitivo della revisione del Regolamento cosmetici sul trattamento delle sostanze naturali complesse.
È un dossier che merita attenzione ma non allarme, e che dice qualcosa di più generale sul nostro mestiere: la sicurezza di un cosmetico non dipende dall'origine dell'ingrediente, ma da quanto sappiamo della sua composizione e da quale concentrazione decidiamo di impiegare. La natura è chimica, e va documentata con lo stesso rigore.
È il criterio con cui selezioniamo le materie prime delle nostre formule, e uno dei temi che affrontiamo più volentieri con i colleghi. Se vuoi conoscere il nostro approccio, trovi le farmacie partner LeLang e le informazioni per diventare farmacista partner.
Le fonti di questo articolo
01 Commissione europea, SCCS — Richiesta di parere scientifico sulla sicurezza del p-cimene, documento sccs2022_q_053, pubblicato il 30 luglio 2026
02 Commissione europea, SCCS — Richiesta di parere scientifico sulla sicurezza della cuminaldeide, documento sccs2022_q_052, pubblicato il 30 luglio 2026
03 ECHA, Registro delle intenzioni di classificazione armonizzata — p-cimene, CAS 99-87-6, stato «parere adottato»
04 ECHA, Comitato per la valutazione dei rischi — parere sulla classificazione armonizzata dell'olio essenziale di Melaleuca alternifolia, adottato nel 2023
05 SCCS — parere finale sull'olio essenziale di tea tree nei prodotti cosmetici, con riferimento alla norma ISO 4730:2017
06 Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, articolo 15
07 Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Allegato VI
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