Packaging cosmetico e nuove regole europee sugli imballaggi
Dermocosmesi in farmacia

Regolamento UE 2025/40: cosa cambia per il packaging nei settori cosmetico e alimentare

Elisa Avalledi Elisa Avalle , founder di LeLang

7 min di lettura

Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), è il nuovo quadro europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Riguarda vasetti, flaconi, pompe, tappi, astucci e imballaggi da trasporto, senza distinzione di materiale o di settore.

Una precisazione che vediamo confondere spesso: il regolamento è entrato in vigore nel febbraio 2025, ma si applica dal 12 agosto 2026. Sono due cose diverse. Da quella data il PPWR è il riferimento direttamente applicabile in tutta l'Unione, ma non funziona come un interruttore: molte delle misure più visibili hanno scadenze proprie fra il 2028 e il 2038 e richiedono ancora atti tecnici di attuazione.

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Perché l'Europa ha cambiato le regole

I numeri spiegano la scelta meglio di qualunque premessa. Secondo Eurostat, nel 2023 l'Unione europea ha prodotto 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a 177,8 chilogrammi per abitante. Nello stesso anno ogni cittadino europeo ha generato in media 35,3 chilogrammi di rifiuti da imballaggi in plastica, di cui ne sono stati riciclati 14,8: il 42,1%.

Il problema non riguarda soltanto la quantità di materia impiegata. Conta anche come l'imballaggio è progettato: quanti materiali diversi contiene, quanto facilmente si separano, se esistono filiere in grado di raccoglierlo e riciclarlo su scala reale, e quanto spazio vuoto trasporta.

Il PPWR interviene quindi a monte, chiedendo di ripensare l'imballaggio prima che arrivi sul mercato. Gli obiettivi europei prevedono una riduzione dei rifiuti da imballaggio pro capite rispetto al 2018 del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

Il calendario: cosa cambia e quando

Data Cosa scatta
12 agosto 2026 Applicazione generale del regolamento. Inizia la fase in cui produttori, importatori e distributori adeguano progettazione, documentazione e processi.
12 febbraio 2028 Peso e volume degli imballaggi di vendita ridotti al minimo necessario alla funzionalità. In arrivo l'etichettatura armonizzata sulla composizione materiale.
1° gennaio 2030 Imballaggi progettati per il riciclo e classificati secondo criteri europei. Percentuali minime di plastica riciclata post-consumo. Divieto dei monouso in strutture ricettive e HoReCa. Limite del 50% di spazio vuoto per imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce.
2038 Restano sul mercato soltanto gli imballaggi nelle classi di prestazione più alte previste dal regolamento.

Le date collegate agli atti di esecuzione possono slittare se gli atti tecnici richiederanno più tempo. È il motivo per cui oggi è corretto parlare di percorso definito, non di trasformazione conclusa.

Peso e volume: il punto più rilevante per il cosmetico

Dal 12 febbraio 2028 peso e volume dell'imballaggio di vendita dovranno essere ridotti al minimo necessario a garantirne la funzionalità, tenendo conto anche di forma e materiale.

È il passaggio che tocca più da vicino il nostro settore. Nella cosmetica la percezione di pregio è stata costruita spesso attraverso pareti spesse, doppi fondi e astucci più grandi del contenuto. Il regolamento prende di mira esattamente le caratteristiche pensate solo per far apparire il prodotto più voluminoso.

Non vengono invece messi in discussione gli elementi con una funzione reale: proteggere la formula da luce e ossigeno, garantire igiene e stabilità, assicurare un'erogazione corretta, resistere al trasporto. È una distinzione che al banco vale la pena spiegare: un flacone airless non è packaging superfluo, è ciò che permette a un attivo instabile di arrivare integro alla fine del vasetto.

Lo spazio vuoto: attenzione a non generalizzare

Il limite massimo del 50% di spazio vuoto riguarda gli imballaggi raggruppati, da trasporto e dell'e-commerce, dal 2030 o dalla successiva data tecnica applicabile.

Per le confezioni cosmetiche di vendita non esiste oggi un identico limite percentuale specifico: la Commissione dovrà riesaminare il tema entro il 2032. È una distinzione importante, perché "ridurre il vuoto" non significa applicare da subito la stessa formula a ogni astuccio.

Riciclabilità progettata e plastica riciclata dal 2030

Dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo e classificati secondo criteri europei di riciclabilità, definiti con atti delegati che terranno conto della capacità reale di raccogliere, selezionare e riciclare i materiali.

Sempre dal 2030 entreranno in gioco percentuali minime di plastica riciclata post-consumo per le parti in plastica, con valori diversi a seconda della tipologia e con precise eccezioni. Sostenere che ogni flacone cosmetico dovrà contenere la stessa quota di riciclato sarebbe quindi inesatto: contano formato, materiale, funzione e atti tecnici ancora da completare.

I claim ambientali dovranno diventare più precisi

Il regolamento dedica attenzione alle dichiarazioni ambientali sugli imballaggi. Quando un claim riguarda una proprietà disciplinata dal PPWR, dovrà essere supportato da documentazione tecnica, indicare con chiarezza se si riferisce all'intera confezione, a una parte o a una singola unità e, nei casi previsti, descrivere una prestazione superiore ai requisiti minimi di legge.

Per il consiglio al banco questo si traduce in un criterio semplice. Scrivere "packaging sostenibile" non dice quale caratteristica sia stata migliorata. Sono utili invece affermazioni circoscritte e verificabili: la percentuale di materiale riciclato, il componente a cui si riferisce, la possibilità effettiva di separare le parti, la filiera di raccolta pertinente.

Vale anche un chiarimento sul termine riciclabile, che non equivale a "verrà sicuramente riciclato". La progettazione è una condizione necessaria, ma il risultato dipende dalla raccolta locale, dalla selezione, dagli impianti disponibili e dal comportamento di chi conferisce il rifiuto.

PFAS: una precisazione necessaria

Nei giorni dell'entrata in applicazione, diverse notizie hanno associato il PPWR ai limiti per i PFAS, le sostanze per- e polifluoroalchiliche.

La distinzione è essenziale: le soglie previste dal PPWR dal 12 agosto 2026 riguardano gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Non costituiscono un divieto automatico e generalizzato per ogni vasetto o flacone cosmetico. Il dibattito sui PFAS nella cosmetica resta aperto, ma segue altri percorsi regolatori: ne abbiamo scritto nell'analisi dedicata al divieto francese sui PFAS nei cosmetici.

Fine dei flaconi monodose nelle strutture ricettive

L'articolo 25, combinato con l'Allegato V, stabilisce il divieto, dal 1° gennaio 2030, degli imballaggi monouso per prodotti cosmetici forniti per una singola prenotazione in strutture ricettive:

  • shampoo, balsamo e bagnoschiuma in mini-flaconi;
  • crema corpo e altri prodotti per l'igiene personale in flaconi monodose.

Sono esclusi dal divieto:

  • prodotti travel venduti al dettaglio;
  • campioni commerciali;
  • strutture sanitarie e ospedaliere.

Molti operatori si stanno già orientando verso dispenser ricaricabili sigillabili, cosmetici solidi e sistemi di refill certificati. La sfida è l'equilibrio fra sostenibilità, praticità e rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il divieto di monodose nel settore alimentare

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietate anche le bustine monodose di salse, olio, aceto, zucchero, marmellate e burro offerte per il consumo in loco. Restano ammesse per asporto e delivery, nella vendita al dettaglio e nei contesti sanitari.

Che cosa comporta per la farmacia

Il PPWR non introduce obblighi diretti a carico del punto vendita, ma cambia tre cose concrete nel lavoro quotidiano.

  • Le domande dei clienti diventeranno più tecniche. Non più soltanto "è riciclabile?", ma "le parti si separano?", "quanto riciclato contiene?", "perché questa confezione è così?". Sono domande legittime e meritano risposte precise.
  • Il packaging smetterà di essere un indicatore di gamma. Un vasetto pesante non sarà più automaticamente sinonimo di prodotto superiore, e questo cambia il modo di presentare un prodotto premium a scaffale.
  • I claim ambientali sui prodotti in assortimento saranno più verificabili. Chi li usa in modo vago sarà più esposto; chi documenta avrà un vantaggio.

La linea che suggeriamo al banco è la stessa che seguiamo in azienda: distinguere sempre fra materia superflua e materia funzionale, e non confondere la semplicità estetica con la sostenibilità reale. Alleggerire un contenitore non è un vantaggio se compromette la stabilità della formula e genera più spreco di prodotto.

Domande frequenti sul Regolamento UE 2025/40

Da quando si applica il PPWR?

Dal 12 agosto 2026. Il regolamento era entrato in vigore nel febbraio 2025, ma l'applicazione generale decorre dalla data di agosto 2026. I divieti operativi sui monouso scattano invece dal 1° gennaio 2030.

Dal 12 agosto 2026 i cosmetici in commercio diventano irregolari?

No. Il regolamento prevede una transizione e molte disposizioni sostanziali hanno date proprie. Le confezioni già sul mercato non diventano automaticamente non conformi.

Ogni flacone dovrà contenere plastica riciclata?

Dal 2030 sono previste percentuali minime di plastica riciclata post-consumo per le parti in plastica, ma con valori differenziati per tipologia e con eccezioni. Non esiste una quota unica valida per tutti i formati.

Il limite del 50% di spazio vuoto vale per gli astucci cosmetici?

Non nella forma in cui viene spesso riportato. Il limite riguarda imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce. Per le confezioni di vendita la Commissione dovrà riesaminare il tema entro il 2032.

Il PPWR vieta i PFAS nei cosmetici?

No. Le soglie del PPWR in vigore dal 12 agosto 2026 riguardano gli imballaggi a contatto con gli alimenti. La questione PFAS nella cosmetica segue percorsi regolatori distinti.

Da quando saranno vietati i flaconi monodose in hotel?

Dal 1° gennaio 2030, per i cosmetici forniti per una singola prenotazione in strutture ricettive. I formati travel venduti al dettaglio restano consentiti.

Ci saranno sanzioni?

Sì, ma le modalità applicative dipenderanno dalle autorità nazionali: ogni Stato membro definirà il proprio impianto sanzionatorio.

Le fonti di questo articolo

  • Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 gennaio 2025; in particolare articolo 25 e Allegato V.
  • Eurostat, statistiche sui rifiuti da imballaggio, dati riferiti al 2023 e pubblicati il 22 ottobre 2025.
  • Commissione europea, quadro informativo sui rifiuti da imballaggio e sull'attuazione del PPWR.
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Sul sito: PFAS nei cosmetici · scadenza dei cosmetici e PAO

Articolo aggiornato ad agosto 2026, in occasione dell'applicazione generale del regolamento.